Economia e Finanza

Assicurazione colpa grave medico: è veramente obbligatoria?

Nonostante la legge 24.3.2017 n. 24, più nota come Legge Gelli-Bianco, sia entrata in vigore ormai da qualche anno,  l’obbligo di assicurazione per colpa grave medico sembra ancora essere ancora un concetto un po’ confuso.

Sicuramente, l’art.10 della Legge Gelli – Bianco afferma che le strutture sociosanitarie, sia pubbliche che private devono essere provviste di copertura assicurativa (o di altre analoghe misure per la responsabilità civile verso terzi a seguito di danni causati dai sanitari nell’esercizio delle loro funzioni), ma di fatto non introduce un obbligo suggerendo invece una volontà. Spetta quindi ai professionisti sanitari provvedere a stipulare, in modo autonomo e indipendente dalla struttura, una polizza colpa grave medici che offra loro una maggior tutela.

Infatti, se si verifica un danno a un paziente imputabile a una colpa grave di un sanitario, la struttura sanitaria e la compagnia assicurativa saranno giustamente tenute a rispondere alla richiesta di risarcimento ma dopo di che potranno rivalersi verso il medico, se riusciranno a dimostrare la sua colpa grave. Se invece non ci sarà evidenza della colpa grave, ma solo di una colpa lieve, il medico non sarà oggetto di alcuna rivalsa.

Il medico, quindi, in caso abbia effettuato un danno ad un paziente lavorando all’interno (o per conto) di una struttura sanitaria con colpa grave, può rischiare di dover intervenire con il suo patrimonio personale, anche a dieci anni di distanza da quando il paziente si è accorto del danno.

Basta l’assicurazione della struttura ospedaliera per i medici ospedalieri?

L’art. 10 della legge Gelli – Bianco, infatti, afferma che le strutture sanitarie pubbliche e private non hanno alcun obbligo di stipulare un’assicurazione responsabilità civile, dando la possibilità di adottare “altre analoghe misure” non ben definite.

Questa situazione crea un problema di fondo: in primis, infatti, altre misure previste, come fideiussione e fondi accantonati, non costituiscono una soluzione al rischio. In caso di una serie numerosa di richieste danni, questi fondi potrebbero non essere sufficienti.

Inoltre non esiste ad oggi nessun criterio per stabilire l’idoneità di questi fondi. Una clinica potrebbe accantonare anche una somma bassa, per esempio 50.000 euro, e nessuno potrebbe dire che questa è adeguata o meno.

Ma il punto è un altro: che esista l’assicurazione della struttura, o la presenza di fondi e accantonamenti, i sanitari sono sempre esposti ad un’azione di rivalsa da parte della struttura nel caso in cui si stabilisca che il medico ha avuto una condotta da colpa grave.

Quindi, l’assicurazione delle strutture per i medici ospedalieri, seppure non escluda i danni derivanti da colpa grave dei medici, non è la soluzione migliore per tutelare l’operato e il patrimonio del professionista, perchè è sempre possibile che, dopo aver liquidato il risarcimento, la struttura o la sua assicurazione esercitino il diritto di rivalsa..

 Perchè i medici devono avere l’assicurazione colpa grave

La stessa legge Gelli – Bianco, infatti, ha stabilito l’obbligo per tutti i sanitari di stipulare un’apposita assicurazione colpa grave medico, dato che come abbiamo visto i sanitari sono sempre esposti all’azione di rivalsa in caso di colpa grave.

L‘assicurazione colpa grave medici viene stabilita come obbligatoria dalla legislazione vigente.

Occorre sapere che in base alla Legge Gelli, tutti i medici che operano, a qualsiasi titolo, all’interno di una struttura sanitaria (non importa se pubblica o privata) sono obbligati a contrarre “a proprie spese”, una polizza colpa grave medici. Quindi non solo i medici assunti con contratto di dipendenza, ma anche liberi professionisti, specializzandi, liberi professionisti, etc: tutti purché operino all’interno della struttura. È consigliabile, in questo caso, rivolgersi ad intermediari specializzati nel campo delle polizze di colpa grave medici, come ad esempio rcmedici.eu.

Le caratteristiche che deve avere l’assicurazione colpa grave medico

Quando si sceglie di stipulare una polizza per colpa grave medici, bisogna prendere in considerazione alcuni elementi: in particolare massimale, retroattività e franchigia.

Massimale delle polizze di colpa grave medici

Il massimale, ad esempio, è importante, anche se la legge non prevede un importo minimo.

Occorre considerare un’altra cosa: nel caso in cui il medico operi presso una struttura pubblica, la rivalsa per ogni evento sarà limitata al triplo del reddito annuo del medico. Quindi con un massimale di un milione di euro ci si tutela tranquillamente per diverse azioni di rivalsa.

Franchigia delle assicurazioni di colpa grave

Di solito, le polizze di colpa grave non hanno franchigia.

La retroattività delle polizze colpa grave

Retroattività: L’assicurazione colpa grave medico deve prevedere la retroattività delle polizze per almeno dieci anni, termine che viene dato al paziente per richiedere il risarcimento danni. Ricordiamoci che il conteggio dei dieci anni parte non da quando il medico ha curato il paziente, ma da quando il paziente si è accorto di aver subito il danno.

Inoltre, chi ha svolto attività professionale come medico libero professionista, quindi presso un proprio studio e non una struttura sanitaria, non può stipulare solo una polizza di colpa grave medici, ma dovrà anche sottoscrivere un’assicurazione rc professionale per colpa lieve e grave in modo da tutelarsi completamente da eventuali richieste dei pazienti.